Incarico di Segretario generale della Giunta regionale, Cesetti, chiesto il ripristino della legittimità degli atti
Notizie, Top News

Incarico di Segretario generale della Giunta regionale, Cesetti, chiesto il ripristino della legittimità degli atti

INTERROGAZIONE N.

presentata in data 16/11/2020

a iniziativa dei consiglieri Cesetti, Mangialardi, Carancini, Bora, Vitri

DGR- 1371/2020. Conferimento dell’incarico di Segretario generale della Giunta regionale

a risposta immediata ex art. 136 Reg. Int.

I sottoscritti Consiglieri Regionali,

Premesso che:

– con DGR n. 1371 del 10/11/2020 è stato conferito al Dott. Mario Becchetti l’incarico di Segretario Generale della Giunta Regionale, con attribuzione, “oltre alle specifiche competenze di cui all’art. 5 della L.R. n. 20/2001, delle competenze già definite con DGR n. 1536/2016 e ss.mm.ii…”;

l’incarico è stato formalizzato a distanza di circa due mesi da quando è stato da più parti annunciato e dopo che al predestinato è stato consentito di svolgere di fatto le funzioni di Segretario Generale ed in tale, sebbene inusuale, veste di dare ordini e disposizioni sia ai dipendenti che ai dirigenti della Regione Marche;

– la presenza costante del Dott. Becchetti a fianco del Presidente della Regione Marche ha accreditato da subito l’idea, da più parti annunciata e mai smentita, che lo stesso avrebbe assunto le redini della struttura organizzativa dell’ente, tanto che è voce corrente che lo stesso avrebbe interloquito con la struttura nella promessa veste anche così stroncando sul nascere eventuali ambizioni di altri.

Rilevato che:

– allo stato ci si riserva, considerata la particolare natura del presente atto, ogni valutazione e richiesta sulla opportunitànel merito della dedotta nomina in quanto il Dott. Becchetti è stato indubbiamente una delle personalità più rilevanti dei Governi Spacca e come tale forse il più influente nel delinearne le politiche fortemente criticate nel corso della X Legislatura dal Gruppo Consiliare della Lega che giunta al governo tutto sembra dimenticare;

– in ogni caso il conferimento dell’incarico è intervenuto in aperta violazione della Legge Regionale n. 20/2001 in quanto “Il Presidente, preso atto dei curricula vitae presentati dai due dirigenti regionali che hanno manifestato interesse all’incarico e considerato il particolare ruolo da ricoprire, ha ritenuto di visionare altresì il curriculum vitae del dott. Mario Becchetti, agli atti della Presidenza”, conferendo l’incarico allo stesso – peraltro da tempo annunciato – senza in alcun modo motivare sul perché non abbia rinvenuto “la particolare e comprovata qualificazione professionale” in capo ai dirigenti che avevano manifestato interesse.

Ritenuto che:

– proprio l’attività prestata a favore dei Governi Spacca I e Spacca II avrebbe conferito al Dott. Becchetti, secondo la DGR 1371/20, i titoli per un incarico di vitale importanza ai fini del buon funzionamento dell’Ente Regione;

– invero l’asserita “particolare e comprovata qualificazione professionale” del nominato, addirittura “non rinvenibile in alcun altro dei curricula presentati”, sarebbe consistita prioritariamente nell’ “aver ricoperto per oltre otto anni il ruolo di Capo di Gabinetto presso la Regione Marche (Spacca Presidente). Tale ruolo apicale prevedeva lo svolgimento non solo di funzioni politiche, ma anche gestionali e organizzative in tutti gli ambiti strategici dell’amministrazione…..con responsabilità diretta di indirizzo..”

Valutato che:

– non vi è chi non veda come le funzioni asseritamente svolte con il ruolo di Capo di Gabinetto presso la Regione Marche (dal 2007 al 2015), necessariamente ex art. 12 L. R. 20/2001, abbiano costituito un esercizio diretto di quelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo e, come tali, siano del tutto insufficienti per giustificare e legittimare la nomina a Segretario Generale in quanto detta figura apicale nella struttura organizzativa dell’Ente deve, tra l’altro, sovraintendere e prioritariamente garantire la ripartizione di competenze e responsabilità tra organi politici e burocratici;

– secondo l’art. 2 L.R. 20/2001 “L’organizzazione della Giunta regionale si articola in una segreteria generale, in servizi e in posizioni dirigenziali individuali e di funzione……e sono soggetti all’indirizzo politico amministrativo del Presidente e della Giunta Regionale” e ciò anche in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;

– anche per questo l’incarico del Segretario Generale non può, contrariamente a quanto asserito nella DGR, avere carattere esclusivamente fiduciario;

– invero la norma stabilisce che prioritariamente “L’incarico è conferito a dirigenti regionali o a dirigenti delle P.A. indicate al comma 2 dell’art. 1 del d.lgs 165/2001” e può essere conferito – all’evidenza in via subordinata – ad altri soggetti solo quando la ritenuta “particolare e comprovata qualificazione professionale” non sia motivatamente “rinvenibile tra i dirigenti dell’Ammnistrazione”;

Considerato che:

– nella DGR di conferimento dell’incarico, sul punto, non si scorge la pur minima motivazione, mentre si vede bene l’arbitrio nel voler ridurre e declassare ad un incarico di carattere esclusivamente fiduciario la figura apicale della struttura organizzativa che, all’evidenza, poteva e doveva essere rinvenuta tra i dirigenti dell’amministrazione che avrebbero garantito sia “la particolare e comprovata qualificazione professionale” e sia un consistente risparmio di risorse pubbliche coerentemente con le finalità della norma;

– per tacere che neanche risulta il possesso in capo al nominato Segretario Generale dell’ulteriore indispensabile requisito dell’ “esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali” non potendo ritenersi tali le funzioni di Capo Gabinetto della Giunta Spacca essendo questa una funzione all’evidenza diversa e non sovrapponibile con la funzione dirigenziale tanto che è disciplinata specificatamente dall’art. 12 L. R. 20/2001;

– qualora il Capo Gabinetto della Giunta Spacca avesse svolto, a quel tempo, anche funzioni dirigenziali è ragionevole ritenere che lo abbia fatto contra legem con la conseguenza che tale attività in alcun modo può avergli fatto acquisire i requisiti per essere nominato oggi Segretario Generale della Regione Marche;

contra legem deve pure ritenersi la costante interlocuzione del Dott. Becchetti con i dirigenti e dipendenti regionali e le attività svolte dallo stesso prima del formale conferimento dell’incarico;

– comunque la sua presenza, vestita della pubblicamente annunciata futura nomina, di sicuro ha costituito anche un oggettivo monito per tanti dirigenti ad astenersi dal produrre la manifestazione di interesse al più importante ruolo della struttura organizzativa della Regione Marche;

Ritenuto, altresì, che:

– l’argomento di cui al presente atto è all’evidenza “connotato da urgenza” in quanto si deduce la violazione della normativa regionale che, ove accertata, può determinare la nullità e/o illegittimità degli atti ed è, altresì, di “particolare attualità politica o istituzionale” trattandosi della nomina del Segretario generale della Giunta regionale;

– vista la natura della presente interrogazione ci si riserva il deposito di altri atti di sindacato ispettivo e atti di indirizzo politico per ulteriori rilievi anche all’esito della risposta, di ulteriori atti ancora da visionare e fatti da accertare.

Per quanto sopra esposto

I N T E R R O G A

Il Presidente della Giunta regionale per sapere

se non ritenga che con la DGR n. 1371 del 10/11/2020 ad oggetto “conferimento dell’incarico di Segretario generale della Giunta regionale” sia stato violato l’art. 27 della L. R. 15/10/2001 n. 20 e quali iniziative intenda assumere per ripristinare la legittimità degli atti.

16 Novembre 2020